Nel 2026 il dottore commercialista che esercita in modo abituale ed è iscritto all’Albo deve essere iscritto alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) e versare tre tipi principali di contributi: il contributo soggettivo, il contributo integrativo e il contributo di maternità, tutti collegati al reddito e al volume d’affari dell’attività professionale dell’anno precedente.Il contributo soggettivo è la quota che finanzia direttamente la pensione: si calcola applicando un’aliquota scelta dall’iscritto (dal 12% fino al 100%) al reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell’anno precedente, cioè al reddito di lavoro autonomo determinato secondo le regole fiscali (art. 53 TUIR), per la sola quota riferibile al professionista se lavora in associazione, con un tetto massimo di reddito pensionabile pari a 209.300 euro oltre il quale non si generano ulteriori contributi; a prescindere dal reddito, è previsto un contributo minimo soggettivo di 3.180 euro per il 2026, che va pagato anche con reddito basso o nullo, salvo specifiche esenzioni.Per il contributo soggettivo esistono importanti agevolazioni: il minimo non è dovuto dagli infratrentacinquenni di prima iscrizione per i primi tre anni, né da chi si iscrive alla Cassa dopo il 2016 per i primi tre anni, né dai titolari di pensione, che restano tenuti solo alla contribuzione in percentuale sul reddito eventualmente prodotto; questo consente ai giovani e ai pensionati che continuano a lavorare di ridurre il peso fisso della contribuzione, pur potendo versare di più se vogliono incrementare il proprio montante previdenziale.
Il contributo integrativo ha invece natura di rivalsa sui clienti: si calcola nella misura del 4% sui corrispettivi che formano il volume d’affari IVA dell’anno precedente e viene normalmente addebitato in fattura al cliente, pur restando un obbligo del professionista verso la Cassa; anche per l’integrativo è previsto un minimo di 954 euro nel 2026, dovuto anche in caso di scarso volume d’affari, ma da questo minimo sono esonerati i titolari di pensione e, per i primi tre anni, gli infratrentacinquenni di prima iscrizione.A questi due contributi si aggiunge il contributo di maternità, di importo fisso e contenuto (nell’ordine di poche decine di euro, ad esempio 74,92 euro nel 2025), dovuto da tutti gli iscritti e destinato a finanziare le prestazioni per maternità e paternità; si tratta di una voce aggiuntiva ma obbligatoria, che si somma ai contributi soggettivo e integrativo.
La base imponibile contributiva segue la logica fiscale: per il soggettivo conta il “reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF”, quindi, in regime ordinario, la differenza tra compensi e costi inerenti; per il contributo integrativo conta il volume d’affari IVA, cioè l’ammontare delle operazioni rilevanti ai fini IVA legate all’attività professionale (in pratica i compensi fatturati).Anche chi è in regime forfettario resta tenuto all’iscrizione alla Cassa e al versamento dei contributi: in quel caso il contributo soggettivo si calcola sul reddito forfettario dichiarato ai fini IRPEF (compensi × coefficiente di redditività), mentre il contributo integrativo sul volume d’affari IVA, che nel forfettario coincide con i compensi lordi fatturati, pur non essendo soggetti a IVA in senso tecnico; il regime fiscale, quindi, incide solo sul modo in cui si determina il reddito, ma non elimina né riduce di per sé gli obblighi previdenziali.I versamenti alla Cassa seguono un calendario di acconti e saldo collegato ai dati reddituali e IVA dell’anno precedente, con scadenze fissate dal regolamento CNPADC e pagamento tramite F24 o canali telematici, in modo analogo a quanto avviene per i contributi INPS dei lavoratori autonomi; ogni anno il professionista comunica alla Cassa reddito professionale e volume d’affari e versa i contributi dovuti, tenendo conto dei minimi e dei tetti massimi.In sintesi, nel 2026 un commercialista iscritto alla CNPADC deve mettere in conto, salvo agevolazioni, almeno il minimo soggettivo di 3.180 euro, il minimo integrativo di 954 euro e il contributo di maternità, con la possibilità di aumentare volontariamente l’aliquota soggettiva oltre il 12% per migliorare la propria posizione pensionistica; i giovani nei primi anni di iscrizione e i pensionati godono di esoneri dai minimi, ma restano comunque soggetti al versamento in percentuale sul reddito e al 4% integrativo sul volume d’affari, e il fatto di adottare il regime forfettario ai fini fiscali non fa venir meno l’obbligo di contribuzione alla Cassa, che continua a calcolare i contributi sul reddito e sul volume di attività dichiarati.