Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 torna l’iperammortamento per chi investe in beni strumentali nuovi, innovativi e digitali, sostituendo per i nuovi investimenti i precedenti crediti d’imposta “4.0” e “5.0”. L’iperammortamento è una maggiorazione del costo fiscale dei beni che consente di dedurre quote di ammortamento più elevate ai fini IRPEF/IRES, con un conseguente risparmio d’imposta nel tempo.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese che producono reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, società tra professionisti), dimensione (micro, PMI, grandi) e regime contabile (ordinario o semplificato), mentre risultano normalmente esclusi i contribuenti in regime forfettario, che non deducono ammortamenti analitici. Sono richieste, in ogni caso, la destinazione degli investimenti a strutture produttive ubicate in Italia, il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità contributiva (DURC regolare).
I beni agevolabili sono innanzitutto i beni strumentali nuovi, mai utilizzati in precedenza e destinati in modo durevole all’attività dell’impresa (macchinari, impianti, linee produttive, attrezzature). Particolare rilievo assumono i beni ad alto contenuto tecnologico e digitale: macchine intelligenti e interconnesse ai sistemi aziendali (robot, macchine a controllo numerico, sistemi di automazione avanzata, dispositivi IoT), nonché software, piattaforme e applicazioni – anche in cloud – iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali e in grado di abilitare l’interconnessione, la gestione evoluta dei processi, l’uso di intelligenza artificiale e strumenti avanzati di analisi e controllo. Rientrano inoltre gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo destinati all’autoconsumo, anche con specifici requisiti tecnici per il fotovoltaico e la produzione in ambito UE. 10 2 Restano invece esclusi i beni di mera office automation, come PC, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche d’ufficio e apparati SOHO.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, mentre i crediti d’imposta per beni strumentali restano applicabili solo in via transitoria agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026. Per i nuovi investimenti dal 2026 in poi, la nuova regola è quindi l’iperammortamento, che sostituisce i crediti d’imposta 4.0/5.0.
La maggiorazione del costo si applica per scaglioni annuali di investimento secondo la seguente struttura: 180% sugli investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro, 100% sulla parte oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 50% sulla parte oltre 10 milioni e fino a 20 milioni, mentre oltre i 20 milioni non spetta alcuna maggiorazione. Il sistema è progressivo: ad esempio, se in un anno l’impresa realizza 4 milioni di investimenti agevolabili, i primi 2,5 milioni beneficiano del 180% e i successivi 1,5 milioni del 100%. Nell’anno di entrata in funzione del bene le aliquote di maggiorazione sono ridotte al 50%, con pieno dispiegamento negli esercizi successivi.
La base di calcolo dell’iperammortamento è il costo di acquisizione del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, montaggio, collaudo, ecc.), oppure – nel caso di leasing finanziario – il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene; in ogni caso, tale costo va considerato al netto di contributi e sovvenzioni riferiti al medesimo investimento. L’impresa somma gli investimenti agevolabili dell’anno, applica le aliquote 180%‑100%‑50% per scaglioni per determinare l’importo complessivo della maggiorazione, aggiunge quest’ultima al costo originario ottenendo il costo ammortizzabile maggiorato e calcola le quote di ammortamento deducibili applicando i coefficienti fiscali del DM 31 dicembre 1988. Nel leasing, l’effetto si traduce nella deducibilità di canoni fiscalmente maggiorati, sempre parametrati al costo sostenuto dal locatore.
Per i beni “4.0” il diritto all’iperammortamento decorre dalla data di interconnessione del bene ai sistemi aziendali, se successiva all’entrata in funzione: fino a quel momento l’impresa può dedurre solo l’ammortamento ordinario, mentre la maggiorazione scatta dal periodo d’imposta in cui l’interconnessione è realizzata e adeguatamente documentata. Sotto il profilo dei rapporti con altri incentivi, l’iperammortamento non è cumulabile, sullo stesso investimento, con i crediti d’imposta 4.0/5.0 qualora questi ultimi siano stati effettivamente riconosciuti e fruiti, ma può coesistere con altre agevolazioni (ad esempio il bonus ZLS per investimenti in aree logistiche semplificate), a condizione che la somma degli aiuti non superi il 100% del costo e che non vengano agevolate due volte le stesse quote di spesa, riducendo di conseguenza la base di calcolo dell’iperammortamento dei contributi già ottenuti.
In conclusione, per il triennio 2026‑30/9/2028 l’iperammortamento con maggiorazione fino al 180% sui primi 2,5 milioni di investimenti rappresenta uno strumento particolarmente potente per chi intende rinnovare impianti e attrezzature, digitalizzare i processi produttivi e investire in autoproduzione di energia rinnovabile, pianificando con attenzione tempi, importi e tipologia dei beni per sfruttare al meglio gli scaglioni 180%‑100%‑50% e la cumulabilità con le altre misure disponibili.