Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente laconcessione di omaggi da parte delle imprese.

Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggettodi modifiche. Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimoperiodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d)della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese dirappresentanza e quelle per omaggi sono deducibilisolo se sostenute con versamento bancario o postaleovvero mediante i sistemi di pagamento previstidall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancarie circolari, ma anche mediante app quali Satispay oPaypal.

L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistatiin contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non èstato limitato agli oneri sostenuti nel territorio delloStato, come invece per le spese di trasferte.

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche. Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, aisensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggettonon supera 50 euro. Diversamente, gli oneri sostenutiper omaggi sono considerati spese di rappresentanzae, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostemomentonel rispetto dei limiti di inerenza e congruitàprevisti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggioconsegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suocomplesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversibeni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovràessere considerato come un unico omaggio dal valorecomplessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, aifini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per lespese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delleEntrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni“autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio,determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore,tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare lespese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilitàlimitata; una volta qualificata la spesa comedi rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite dideducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore omeno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).

Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodottosia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamentesostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto ababbiaun valore di mercato pari a 80 euro e un costo diproduzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesadi rappresentanza da sottoporre alla verifica del limitedi deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiorequindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolodel plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro(costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece,l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato paria 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro,l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distrivuotigratuitamente” di modico valore, la stessa non èriferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, §5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sonoquindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa irelativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori daisuddetti obblighi di tracciabilità).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con idipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenuteper specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superioreal 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazionidi lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004),come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre,però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, inbase al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

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