La rottamazione quinquies è una definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione (cartelle, avvisi INPS, ecc.) che consente di chiudere le pendenze pagando solo il debito principale e alcune spese, con forte taglio di sanzioni e interessi. I debiti interessati sono quelli affidati all’agente della riscossione in un determinato periodo (per le rottamazioni precedenti era 1/1/2000–30/6/2022; per la quinquies occorre verificare nel testo di legge l’eventuale estensione fino al 31.12.2023 indicata nel tuo schema). In concreto, il contribuente risparmia tutte le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora, aggi della riscossione e somme aggiuntive/sanzioni sui contributi previdenziali, mentre deve comunque pagare il capitale originariamente dovuto più le spese di notifica e le eventuali spese esecutive.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in rate fino a un massimo di 54 bimestrali di pari importo, con interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026: prima, seconda e terza rata scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla 4ª alla 51ª rata si paga il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027; le ultime tre rate (52ª‑54ª) scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035, per una durata massima di circa 9 anni. Il versamento può essere fatto online sul sito AdR e con app, con domiciliazione bancaria, con moduli precompilati presso banche, poste, home banking, tabaccai, ATM/Postamat, oppure agli sportelli AdR. Il pagamento della prima rata revoca le vecchie rateazioni sugli stessi carichi ed estingue le procedure esecutive già avviate (salvo aste già aggiudicate).
Per aderire occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, in area riservata (con SPID, CIE, CNS o credenziali AE per imprese/professionisti) oppure in area pubblica tramite form; è possibile farsi assistere da intermediari (commercialisti, CAF, ecc.) tramite area EquiPro. Gli stessi canali permettono di chiedere un prospetto informativo con l’elenco delle cartelle/avvisi definibili e gli importi dovuti in caso di adesione. L’AdR comunica l’esito della domanda entro il 30 giugno 2026: se accolta, invia l’importo complessivo, il piano di pagamento e i bollettini/moduli; se respinta, indica le motivazioni, e il diniego è impugnabile. Il beneficio si perde se non si paga l’unica rata scelta, se non si pagano due rate (anche non consecutive) o se resta non pagata l’ultima rata; in caso di salto di una rata intermedia, il pagamento successivo viene imputato alla rata scaduta, con il rischio che la rata finale risulti di fatto non versata. In caso di decadenza l’AdR può riprendere la riscossione coattiva, ripartono i termini di prescrizione e decadenza, le somme già versate restano acconti sul debito ordinario e i carichi interessati non possono più essere rateizzati con le procedure ordinarie.