Nel 2026 il regime forfettario continua a essere il principale regime agevolato per le partite IVA individuali di piccole dimensioni: il reddito non si calcola sottraendo i costi dai ricavi, ma applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività legato al codice ATECO, e solo su questo reddito “forfettario” si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, di regola pari al 15% (riducibile al 5% per i primi cinque anni di nuova attività se si rispettano le condizioni specifiche), restando comunque dovuti i contributi previdenziali secondo le regole della gestione di appartenenza. Per poter accedere o permanere nel regime nel 2026 è necessario che i ricavi/compensi dell’anno precedente non superino 85.000 euro e che le spese per lavoro dipendente e collaboratori non eccedano 20.000 euro annui; se si supera il limite di 85.000 euro si esce dal forfettario dall’anno successivo e si passa alla contabilità semplificata o ordinaria, mentre entro i limiti si gode di una forte semplificazione contabile (niente IVA, niente IRAP, registri minimi) e di una tassazione spesso più leggera rispetto all’IRPEF a scaglioni, specie per chi ha pochi costi deducibili.

Il regime, però, è escluso per una serie di cause ostative: non possono usarlo, tra gli altri, i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari o aziende coniugali che producono redditi d’impresa o di lavoro autonomo, chi controlla s.r.l. che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella individuale, chi applica regimi speciali IVA o altri regimi agevolati incompatibili (come Patent box o regime impatriati) e chi svolge in via esclusiva o prevalente attività immobiliari (cessione di fabbricati o terreni edificabili) o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; sono inoltre previste limitazioni legate alla residenza (salvo UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia). Un profilo delicato riguarda i redditi di lavoro dipendente e pensione: in via generale, se nell’anno precedente tali redditi superano 30.000 euro non si può stare nel forfettario, ma per le sole annualità 2025 e 2026 la soglia è elevata a 35.000 euro, con l’eccezione dei casi in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato; nel conteggio rientrano anche redditi esenti in Italia (come alcune pensioni estere UE), mentre sono esclusi quelli a tassazione separata.

Inoltre il regime è precluso se l’attività prevalente è svolta nei confronti dell’attuale datore di lavoro o di quello dei due anni precedenti, o di soggetti a essi riconducibili, per evitare l’uso del forfettario come schermo per rapporti di lavoro dipendente “mascherati”. In pratica, nel 2026 il contribuente che rispetta i limiti di ricavi e di spese per personale, non ha partecipazioni o controlli societari incompatibili, non supera (salvo cessazione) i 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente/pensione nel 2025 e non lavora in prevalenza per il proprio ex datore, può determinare il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi, dedurre solo i contributi previdenziali obbligatori e pagare un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i nuovi) invece delle aliquote IRPEF del 23%, 33% e 43%, ottenendo una gestione fiscale semplificata e spesso un risparmio d’imposta, da valutare però caso per caso confrontando il 15% sostitutivo con l’aliquota marginale IRPEF che si applicherebbe in regime ordinario.

Viale Pietro Vannucci, 9, 05100 Terni TR

Lun - Mer - Ven 9:00 - 13:00 / 16:00 - 18:30

Mar - Gio 9:00 - 13:00

Sabato - Domenica Chiuso

Chiamaci Subito
074459581