Il Superbonus dopo numerose novità sembra aver trovato un assetto stabile.
In relazione alle cessione sono state consolidati i 4 passaggi: il primo libero verso chiunque e i due successivi soltanto verso soggetti qualificati (banche ed intermediari finanziari), quest'ultimi poi potranno sempre cedere il credito a soggetti correntisti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti.
Tra le ultime novità si è ribadito il concetto di divieto delle cessioni parziali, l'obbligo non totalitario dell'apposizione del visto di conformità ed altri obblighi relativi alla fruizione dei bonus.
DECRETO AIUTI (DL 50/2022) + DECRETO SEMPLIFICAZIONI (DL 73/2022)
- MASSIMO 4 CESSIONI
- DAL 1° MAGGIO 2022: Divieto di cessione parziale dei crediti derivanti da SCONTO IN FATTURA e CESSIONE DEL CREDITO dopo tale data. Ai crediti verrà assegnato un codice identificativo univoco distinto per rate annuali da indicare nelle comunicazione delle eventuali cessioni successive.
Il credito che scaturisce da ogni SAL ha vita autonoma ed è cedibile separatamente.
VISTO DI CONFORMITA'
In seguito del DL 157/2021 il visto di conformità e l'attestazione di congruità delle spese è sempre richiesto per gli interventi Superbonus 110%.
L'unico caso dove non è necessario si verifica nell'ipotesi di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente.
Per gli interventi edilizi minori il visto di conformità non è necessario per importi non superiori ad euro 10.000, cosiddetta "edilizia libera".
Per il bonus facciate l'obbligo permane per qualiasi importo.
NUOVI OBBLIGHI
Lo scorso 27 maggio è stato introdotto il nuovo obbligo, previsto per i lavori edili di cui all'alleato X D.lgs 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione etc...) di importo superiore a euro 70.000 di indicare il CCNL applicato nella gestione del personale dipendente utilizzato per le lavorazioni.
Dal 2023 scatterà un ulteriore obbligo per le lavorazioni di importo superiore a 516.000euro relativo al possesso della CERTIFICAZIONE SOA per le imprese in appalto o subappalto dei lavori inerenti il 110%.
Tale obbligo non si applica a:
- lavori già iniziati alla data del 21 maggio 2022;
- i contratti di appalto/subappalto stipulati in data anteriore al 21 maggio 2022.
NUOVE SCADENZE
EDIFICI UNIFAMILIARI
Edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno.
Ultimazione lavori: entro 31 dicembre 2022,a condizione che siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori dell'intervento complessivo (e non solo inerente gli importi massimi agevolabili) entro il 30 settembre 2022.