LE STARTUP INNOVATIVE
Con l’entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 l’Italia ha introdotto nel nostro ordinamento un normativa organica atta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese ad alto valore tecnologico.
L’art. 25 introduce la figura di “Nuova impresa Tecnologica”: la Startup Innovativa.
Il DL 179 è definito come lo Startup Act Italiano, esso promuove un modello di crescita sostenibile al fine di poter creare un ecosistema di imprese (micro, piccole, medie e grandi) che si interfaccino con fornitori specializzati come incubatoi ed acceleratori, e quindi l’Università e la ricerca, il tutto all’insegna dell’Innovazione.
Lo Startup Act si rivolge, ed incentiva, solamente quelle imprese che hanno una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico al suo interno, e che siano costituite sotto forma di società di capitali (anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non siano quotate in un mercato regolamentato) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b);
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
- presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d);
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda (lett. g);
- il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei
tre seguenti indicatori (lett. h):
1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad
attività di ricerca e sviluppo;
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di
ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in
possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa
industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Vi è la possibilità che una Startup Innovativa possa ottenere lo status di Startup Innovativa a vocazione sociale nel caso operi in specifici settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (D.Lgs 112/2017, art. 2, comma 1).
COSTITUZIONE E REGISTRAZIONE STARTUP INNOVATIVA
Un’impresa può ottenere lo status di Startup Innovativa registrandosi in un’apposita sezione del Registro delle Imprese, l’iscrizione è gratuita ed avviene attraverso un’autocertificazione di possesso dei requisiti.
L’Intera modulistica è reperibile presso http//:startup.registroimprese.it.
La Startup Innovativa si applicano fino ad un massimo di 5 anni dalla costituzione della stessa, senza considerare l’effettivo momento in cui si è raggiunto lo status di “Innovativa”.
Le Camere di Commercio effettuano dei controlli di routine al fine di verificare il possesso dei requisiti.
La stessa Startup dovrà ogni anno confermare i requisiti tra i 3 sopra indicati, pena la perdita dello status speciale. Al fine di effettuare l’aggiornamento è necessario avere preventivamente aggiornato il profilo pubblico dell’azienda presente sul portale Startup.registro imprese.it.
LE AGEVOLAZIONI DELLE STARTUP INNOVATIVE
1) Costituzione digitale gratuita
Con il Decreto del MISE del 17 febbraio 2016 è stata introdotta la possibilità per le Startup Innovative di redigere l’atto costitutivo e statuto attraverso un modello standard convalidato attraverso firma digitale.
In questo modo viene effettuata una profonda innovazione nel diritto italiano superando la costituzione di società tramite atto notarile.
Le stesse modifiche apportate agli atti fondativi posso essere effettuate tramite questa modalità, e quindi senza il tramite di un notaio.
I vantaggi possono essere così riassunti:
- Gratuità: esenzione imposte di registro e bollo
- Semplificazione: la procedura si svolge interamente online su una piattaforma dedicata
- Personalizzazione: vi è ampia scelta di personalizzare l’atto costitutivo e lo statuto
- Volontarietà: si lascia la possibilità di costituire la società in forma canonica
2) Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
Alle Startup innovative viene esonerato il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonchè i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.
3) Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
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- effettuare operazioni sulle proprie quote;
- emettere strumenti finanziari partecipativi;
- offrire al pubblico quote di capitale.
4) Proroga del termine per la copertura delle perdite
In caso di perdite di esercizio che comportino la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, vi è la facoltà di ripristinare sotto tale soglia la perdita entro il secondo esercizio successivo a quello in cui essa si è verificata.
5) Esonero dalla disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica
Le Startup Innovative non rientrano all’interno della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica a causa della loro particolare natura innovativa che non fa scattare controlli in caso ci siano perdite reiterate ed i ricavi non siano congrui.
6) Esonero di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
L’esonero si applica fino a crediti inferiori a 50.000 euro.
7) Agevolazione nella disciplina del lavoro
Nel complesso le Startup Innovative rientrano all’interno della disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs 81/2015.
Le Startup potranno assumere dipendenti per un arco massimo di 24 mesi, ma all’interno di questo arco temporale il contratto potrà essere anche di durata breve e rinnovato più volte, senza limiti di durata e rinnovi.
Per le imprese con più di 5 dipendenti non si applica la disciplina secondo la quale il numero dei contratti a TD debbano essere rapportati al numero di contratti a tempo indeterminato.
Le agevolazioni, a differenza delle altre, si applicano per una durata massima di 4 anni.
8) Remunerazione flessibile del personale
Sempre osservando i minimali dei contratti collettivi nazionali di categoria, le parti possono stabilire variabili retributive concordate in base ad indicatori quali efficienza, produttività o redditività del lavoro, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
9) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
Le Startup possono remunerare i propri collaboratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale sociale (Stock option) e gli stessi fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.
IL REDDITO DERIVANTE DA QUESTI STRUMENTI NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DI CHI LI PERCEPISCE, NE’ AI FINI FISCALI, NE’ AI FINI CONTRIBUTIVI.
10) Incentivi per gli investitori di capitale
Per i soggetti che investono nel capitale di rischio delle Startup Innovative, siano essi soggetti giuridici o persone fisiche, vi è un importante incentivo fiscale che si sostanzia in una detrazione di imposta IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito (fino ad un massimo di 1 milione di euro), e di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito (fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro).
11) Raccolta di capitale tramite Crowdfunding
Attraverso il portale italiano online di crowdfunding è possibile utilizzare questo strumenti per aumentare la capacità finanziare della Startup Innovativa, così da incentivare la sua crescita
12) Facilitazioni di accesso al fondo di Garanzia per le PMI
Attraverso il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è garantita alle Startup Innovative la possibilità di accedere alla garanzia, sia in via diretta che per il tramite confidi, pari all’80% del credito erogato dalla banca, fino ad un massimo di 2,5 mln di euro.
13) Internazionalizzazione tramite ICE agevolate
Le Startup Innovative potranno avvalersi dell’assistenza dell’Agenzia ICE con uno sconto pari al 30% dei costi standard. La stessa Agenzia, al fine di favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, accompagna a titolo gratuito, o a condizioni agevolate, le Startup ad alcune delle principali manifestazioni internazionali.
14) Fail Fast
In caso di mancato successo delle Startup, quest’ultime posso accedere a procedure più snelle al fine di concludere la propria attività. Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Si considerano soggetti “non fallibili” al fine di incentivare lo spirito imprenditoriale e il rischio insito in esso, avendo una via d’uscita più veloce in caso di insuccesso.
15) Trasformazione in PMI innovativa
Le Startup Innovative che hanno successo nella loro iniziativa imprenditoriale possono trasformarsi in PMI innovative così da poter accedere al loro ventaglio di benefici:
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite
- Possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi
- Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding
- Supporto dell’Agenzia ICE
Per alcune misure, pure applicabili a entrambe le tipologie, sono previste delle disposizioni particolari:
- Esonero dalla sola imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio, e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali, come avviene per le startup innovative.
- Incentivi fiscali all’investimento in capitale di rischio
(Gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l’impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni. Le imprese più mature sono comunque ammissibili se rispettano le condizioni stabilite dal DM attuativo, che recepisce le indicazioni contenute nell’autorizzazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018)
- Intervento semplificato del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese
- L’accesso automatico – ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall’istituto di credito – al Fondo di Garanzia per le PMI, non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo.