Capita spesso che l’impresa si trovi ad acquistare beni da un soggetto privato, non titolare di partita iva, e si ponga conseguentemente dubbi circa la documentazione necessaria, la registrazione da realizzare e la possibilità di dedurre il relativo costo.

Chiariamo, subito, che l’impresa può farlo, rispettando determinate regole, può procedere in ordine alla deducibilità dei relativi costi di acquisto, senza incorrere in sanzioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Nell'art. 109 del Tuir, contiene regole di valenza generale:


- competenza economica: il costo è deducibile secondo un criterio temporale, ovvero nell'esercizio che solitamente coincide con l'anno solare;

- certezza: la condizione viene rispettata se la componente reddituale è fondata su un documento che produce effetti giuridici;


- obiettiva determinabilità: si esclude con questa regola la rilevanza di stime/valutazioni. Il costo si deve formare su parametri certi che lo rendano quantificabile, altrimenti il costo deve essere sospeso e rinviato ai successivi esercizi;

- inerenza: la deducibilità dei costi e delle spese è consentita se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi o ricavi che concorrono a formare il reddito di esercizio;

- imputazione al conto economico: il costo non può essere dedotto se non previamente imputato al conto economico, con le eccezioni previste dal Tuir.

Altre regole da seguire:

*Bisogna ricordarsi che il costo che viene sostenuto, va documentato da unaricevutao da unaquietanzaemessa dal privato, in formato “cartaceo”; tale documento dovrà obbligatoriamente contenere:

  • i dati identificativi del cedente e del cessionario;
  • la descrizione del bene;
  • il corrispettivo pattuito;
  • l’indicazione di esclusione dall’Iva.

Per questo motivo, l’operazione, sotto il profilo Iva, saràfuori campo di applicazione dell’Ivaai sensi degli art. 1, 2, 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 e sarà da assoggettare a marca da bollo se il corrispettivo è superiore ad € 77,42.

Per il pagamento è sempre consigliabile ricorrere asistemi tracciabili, anche se il contante resta ammesso per pagamenti fino ad € 4.999,99.

Se l’acquisto riguarda beni assoggettabili ad ammortamento nulla vieta che il valore del bene venga iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale ed il costo sarà deducibile con imputazione a conto economico delle quote di ammortamento costanti.

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