Disciplina fiscale buoni pasto 2022

Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, può scegliere all'interno del proprio sistema di welfare aziendale:

  • per l'erogazione di buoni pasto o ticket restaurant (sia in formato cartaceo che elettronico);
  • per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva;
  • per la somministrazione del vitto tramite l'organizzazione di una mensa interna (o anche tramite terzi).

Definizione di Buoni Pasto

L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 lo definisce come:

“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

L’articolo 4 dello stesso decreto dispone poi che i buoni pasto:

  • consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, IVA inclusa);
  • consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società emittente i buoni;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto e può essere utilizzato dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Trattamento fiscale dei buoni posti

Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generalesottoposti a tassazioneai fini dell’Irpefin capo al dipendente.

I buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:

  • € 4 se in formato cartaceo,
  • € 8 se in formato elettronico.

L’acquisto dei ticket restaurant è completamente deducibile e, dunque, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.

La disciplina delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, prevede la possibilità di dedurre il 75% delle spese e detrarre tutta l’IVA al 10%, fino a un importo massimo pari al 2% del fatturato.

Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del ticket restaurant, la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di €258 annuidell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / € 8.

Cumulabilità del ticket restaurant: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente.

La non imponibilità in capo al dipendente:

Fiscalmente, l’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpefper le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro:

  • presso lapropria azienda;
  • in quelle inter-aziendali;
  • effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, anche le convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto 122/2017, ANSEB ( Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto) specifica che il titolare del buono pasto non deve essere necessariamente dipendente di un’impresa (a tempo determinato, indeterminato o part-time).

Questo benefit aziendale può essere utilizzato anche dai titolari di partita IVA, tra cui agenti di commercio, soci e amministratori della società, liberi professionisti, lavoratori autonomi, freelancer, ditte individuali.

Differenza buono pasto destinato a liberi professionisti, ditte individuali e titolari di partita IVA: è la possibilità di personalizzare il numero dei buoni pasto, così come il loro valore.

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