Una delle figure professionali di maggior interesse negli ultimi anni è rappresentata senza ombra di dubbio dagli Youtuber.

La categoria degli Youtuber ricomprende tutti quei soggetti che intraprendono la propria attività attraverso il canale social di Youtube, caricando e condividendo contenuti multimediali all’interno dei propri Canali.

Questa figura, con l’evoluzione dei Social Network e dei servizi sviluppati nel Web, sta assumendo sempre più rilievo in molteplici settori quali per esempio arti culinarie, gaming, motorsport, comicità, social, politica, fisco etc...

L’aspetto che analizziamo in questo articolo è la componente economica che si innesca quando l’attività dello Youtuber assume una rilevanza tale da poterla monetizzare ed avere così un profitto. La monetizzazione può avvenire attraverso sponsorizzazioni da partner esterni o dallo stesso YouTube che, al verificarsi di un numero di visualizzazioni o di iscritti al canale, remunera lo Youtuber direttamente con l’inserimento di pubblicità all’interno del Canale stesso o del singolo video. Ulteriori guadagni possono essere percepiti attraverso sponsorizzazioni o fee di altre società private.

APRIRE UNA PARTITA IVA DA YOUTUBER

Lo Youtuber da un punto di vista fiscale viene identificato come un Professionista che attraverso il proprio lavoro intellettuale trasferisce e condivide contenuti multimediali attraverso la piattaforma di YouTube. Non esiste una normativa che disciplini precisamente questa figura ma, attraverso lo studio di figure analoghe, può essere ricompreso tra coloro che erogano “servizi pubblicitari sul web” cod. ATECO 73.11.02.

Una volta individuato il codice che identifica fiscalmente l’attività, i primi step da fare per intraprendere un’attività da Youtuber sono:

  1. Aprire la partita iva presso l’agenzia delle entrate avvalendosi di un professionista qualificato

  1. Iscriversi alla GESTIONE SEPARATA INPS per quanto riguarda la contribuzione

REGIME FISCALE

Tralasciando il discorso del regime fiscale ordinario, è bene soffermarci nella possibilità di utilizzare il REGIME FORFETARIO quale regime fiscale per intraprendere l’attività.

Il regime forfetario permette a quei soggetti che non rientrano nelle seguenti condizioni soggettive:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni eche producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Una volta elencate le cause ostative dell’accesso al regime agevolato è bene ricordare che il limite massimo di fatturato (secondo un regime di cassa, ossia calcolato nell’atto dell’incasso) è pari a 65.000, una volta superato questo limite si passerà al regime fiscale ordinario dall’anno successivo al superamento di tale soglia.

IMPOSTE

Il regime forfettario permette allo Youtuber di poter pagare, nel caso il soggetto intraprenda per la prima volta questa attività, un’imposta pari al 5% (per un massimo di 5 anni) sul 78% del reddito imponibile dell’esercizio fiscale.

Facciamo un esempio (senza considerare il versamento di contributi nell’anno):

  • Fatturato incassato nell’anno 2020: 30.000 euro
  • Abbattimento forfettario 22% su 30.000 euro = 6.600 euro
  • Reddito imponibile: 23.400
  • Imposta 5% su 23.400 = 1.170

CONTRIBUTI

Come detto precedentemente, lo Youtuber da un punto di vista contributivo ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS che impone l’assoggettamento del 25,72% sull’imponibile contributivo; riprendendo l’esempio precedente ed integrandolo con i contributi che graverebbero sullo Youtuber, si configurerebbe la seguente situazione:

  • Fatturato incassato nell’anno 2020: 30.000 euro
  • Abbattimento forfettario 22% su 30.000 euro = 6.600 euro
  • Imponibile contributivo: 23.400
  • Contributi Gestione Separata 25,72% su 23.400 = 6018,48
  • Imponibile fiscale: 23.400 - 6018,48 = 17381,52
  • Imposta 5% su 17381,52 = 869,08

Analizzando l’ipotesi di un fatturato di 30.000 euro, lo Youtuber avrà un onere fiscale e contributivo pari a 6887,56 euro (6018,48 + 869,08) corrispondente al 22%.

(Nella foto Davide Grasselli "Grax" - uno degli youtuber italiani più influenti in ambito gaming)

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